Superbonus 110

Come è noto, Il Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto agli articoli 119 e 121 il potenziamento delle detrazioni fiscali fino al 110%. Trattasi del c.d. “Superbonus”, che opera in caso di specifici interventi, di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché dell’impianto di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici sostenuti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

In luogo della “fruizione diretta” della detrazione, con riferimento al credito corrispondente alla detrazione spettante, è consentito di poter cedere il “credito d’imposta”, maturato e riqualificato al 110%. Più specificatamente, il beneficiario del Superbonus 110% (committente l’opera di intervento edilizio), può scegliere tra:

  1. usufruire della detrazione diretta del credito fiscale, ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo, nellanno in cui è sostenuta la spesa (data delleffettivo pagamento per le persone fisiche e data di ultimazione della prestazione per le società) e in quelli successivi. Lagevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nellimposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. La quota di credito di imposta non utilizzata nellanno, non potrà, purtroppo, essere usufruita negli anni successivi, né potrà essere richiesta a rimborso;

  2. ottenere il c.d. sconto in fattura, erogato dall’impresa esecutrice dei lavori oggetto di Superbonus 110%, fino al 100% dell’importo degli interventi. In questo caso si avrà il passaggio della titolarità del credito in capo all’impresa appaltatrice, che ne potrà usufruire con le stesse modalità previste per il committente;

  3. operare la cessione del credito fiscale a terzi, tra cui istituti di credito, intermediari finanziari, o a particolari soggetti qualificati (assicurazioni, fondi di investimento, e altri soggetti previsti dal T.U.F.). L’opzione può essere esercitata al termine dei lavori, ovverosia a saldo, oppure in relazione a ciascuno stato avanzamento dei lavori che, per quanto riguarda gli interventi ammessi al Superbonus 110%, non potranno essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

La cessione del credito fiscale può essere fatta dal Cliente persona fisica o condominio, a seguito del pagamento della fattura allimpresa esecutrice dei lavori, oppure da questultima, qualora il Cliente abbia optato per lo “sconto in fattura”.

Pertanto, in sussistenza degli interventi di cui agli articoli 119 “Incentivi per lefficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” e 121 “Opzione per la cessione o per lo sconto, in luogo delle detrazioni fiscali” del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ( c.d. “Decreto Rilancio”), convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, viene concessa una detrazione fiscale, da fruire in 5 anni, del 110% delle spese sostenute per specifici interventi, effettuati su immobili residenziali.

Ovviamente la detrazione si va ad aggiungere ai già previsti istituti fiscali di detrazioni, sussistenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus), che se non ricompresi come fattori “trainati” dalle operazioni di Superbonus, continuano a garantire le diverse aliquote detrazione.

Ai sensi del comma 9 dellarticolo 119 del Dl 34/2020, possono ottenere il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi, effettuati sulle parti unitarie o comuni delledificio, nel numero massimo di due unità immobiliari per ciascun soggetto d’imposta, purché ricompresi nelle categorie catastali diverse da quelle: A/1, A/8 e A/9) e purché si tratti delle seguenti categorie di soggetti:

  1. le persone fisiche, al di fuori dellesercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  2. i condomìni;
  3. gli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  4. le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili delle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  5. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri delle province autonome di Trento e Bolzano;
  6. le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nellapposito registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili, adibiti a spogliatoi.

Gli interventi cosiddetti “trainanti”, per i quali spetta il superbonus, sono riferibili,  in particolare:

  1. agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate;

  2. agli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore o ibridi;

  3. alla messa in sicurezza antisismica.

Il Superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica, cosiddetti “trainati”, (es. serramenti e infissi, schermature solari, sistemi di accumulo, impianti fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, ecc.) che abbiano le caratteristiche indicate dalla legge e nei limiti della stessa fissati, se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti ed a loro funzionali, comunque sempre nei limiti di spesa previsti per i lavori trainanti.

Questo studio, nell’ambito dei servizi di consulenza legale, svolta a favore di propri assistiti, interessati, sia a titolo di proprietà (privati e condomìni), che per esercizio dimpresa (imprese edili), ad ottenere i benefici della legge, ha predisposto una serie di attività volte a predisporre tutte le procedure necessarie ad ottenere le attribuzioni del credito d’imposta ed assicurare la corretta negoziazione tra i diversi soggetti, richiamati dalle procedure sopra descritte.

Più precisamente:

  1. predispone, con personale qualificato, un esame preventivo del progetto, onde valutarne la possibile adesione alle prescrizioni normative (facoltativo);

  2. predispone il “contratto d’appalto” tra soggetto committente (che richiede l’intervento) e la ditta appaltatrice che esegue gli interventi edili;

  3. fornisce al richiedente, la ditta edile di fiducia per l’esecuzione delle opere (nell’eventualità non sia indicata dal committente);

  4. predispone le procedure atte ad ottenere “l’asseverazione tecnica”(facoltativa) relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

  5. predispone le procedure atte ad ottenere “il visto di conformità fiscale”, predisponendo le procedure di rilascio del riconoscimento del credito da parte dell’Agenzia delle entrate, tramite intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;

  6. negozia il credito con i soggetti abilitati all’acquisto.

 

In ultimo, lo studio si fa garante della correttezza legale di tutti i passaggi e delle procedure sopraindicate. 

Per tempistiche, modalità di esecuzione sullo specifico progetto e sui costi del servizio di studio ed altro, ci si rimette a contatti diretti.


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